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Divorzio

In primo luogo si precisa che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia.

Si sottolinea che le Annotazioni di sentenze sui rispettivi atti di matrimonio non sono valide ai fini del riconoscimento in Italia.

DIVORZIO IN TRIBUNALE

Se alla sentenza di separazione è seguita una successiva sentenza di divorzio, bisogna presentare solamente la sentenza di conversione della separazione in divorzio, perfezionata come da istruzioni sotto indicate.

I documenti che occorrono per la trascrizione di una sentenza di divorzio in Tribunale sono:

  1. Copia del processo, con Apostille, di cui dovranno essere presentate le parti principali (le fotocopie devono contenere, in ogni pagina, la dicitura “cópia extraída do Tribunal de Justiça de ….” o il timbro apposto dallo stesso Tribunale che attesti che sono copie autentiche), quali:
  2. Istanza dei richiedenti (Petição Inicial)Svolgimento del Processo (Ata de Instrução e Julgamento)Sentenza (Sentença)Passaggio in giudicato (generalmente si tratta di un timbro apposto nelle ultime pagine della sentenza)
  3. Certificato riassuntivo del processo “Objeto e Pé”, con Apostille
  4. Traduzione giurata in lingua italiana della documentazione di cui al punto 1 e 2, con Apostille.
  5. dichiarazione sostitutiva SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO_SEPARAZIONE – sottoscritta dal cittadino italiano.
  6. Modulo Dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione compilato e firmato dal cittadino italiano, accompagnato da fotocopia (semplice) del documento d’identità (passaporto italiano, carta d’identità o, in alternativa, un documento d’identità straniero con foto e firma recente) e da idonea prova di indirizzo intestata al coniuge cittadino italiano.

Attenzione: conformemente alle istruzioni di cui sopra, si prega di presentare solamente le parti principali del processo di divorzio (come specificato nei punti a. e b.) accompagnate dalla traduzione effettuata da traduttore giurato, con Apostille.

DIVORZIO NOTARILE

Documenti necessari:

1. 2ª via originale dell’atto notarile (“Escritura de Divórcio Direto Consensual”) con Apostille e traduzione giurata in italiano con Apostille;

2. Modulo dichiarazione sostitutiva DIVORZIO_SEPARAZIONE X ATTO NOTORIO compilato e sottoscritto dal cittadino italiano.

3. Modulo Dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione compilato e firmato dal cittadino italiano, accompagnato da fotocopia (semplice) del documento d’identità (passaporto italiano, carta d’identità o, in alternativa, un documento d’identità straniero con foto e firma recente) e da idonea prova di indirizzo intestata al coniuge cittadino italiano.

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SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Il Decreto-Legge 10 novembre 2014, n. 162, introduce importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio. Esso prevede che i coniugi, a partire dall’11 dicembre 2014, possano concludere un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Sul piano della competenza, il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere alternativamente al comune di residenza di uno degli interessati o a quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. Per quanto attiene al campo di applicazione, ne sono escluse le fattispecie nelle quali sono presenti figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, economicamente non autosufficienti.