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Nascita

E’ necessario provvedere alla registrazione della nascita di tutti i cittadini italiani nati all’estero e quindi sia del figlio minorenne di un cittadino italiano nato all’estero, sia della sposa di cittadino italiano per tutti i matrimoni contratti prima del 27/04/1983 (vedi sotto nota esplicativa).

Si precisa che i figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.

Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentare all’Ufficio Consolare i seguenti documenti:

  • Estratto dell’atto di nascita integrale (“Certidão de Nascimento em Inteiro Teor”, digitada e non “cópia reprográfica”), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile (“Cartório”), originale e recente (rilasciato da meno di sei mesi), con Apostille e traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato, anch’essa con Apostille.
  • Modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione – STATO CIVILE” debitamente compilata e firmata dal richiedente (in caso di minore, il genitore cittadino italiano) accompagnato da fotocopia semplice del documento d’identità (passaporto italiano, carta d’identità o, in alternativa, un documento d’identità straniero con foto recente) e da idonea prova d’indirizzo intestata al genitore cittadino italiano (in caso di registro di figlio minorenne) o in nome della sposa (in caso di registro della nascita della sposa cittadina per matrimonio).
  • Comprovante di residenza a nome della mamma o papà italiano/a (per figlio minore) o a nome della sposa (italiana per matrimonio).

NOTA IMPORTANTE : In caso di richiesta di trascrizione della nascita di figli minori, il modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione – STATO CIVILE” di cui sopra dovrá essere debitamente compilato e firmato anche dall’altro genitore, allegando anche fotocopia di un suo d’identità in corso di validità.

Qualora non risulti la firma di uno dei due genitori in tale dichiarazione, il genitore che presenta l’istanza dovrá fornire al Consolato le ultime coordinate conosciute dell’altro genitore: contatto telefonico, indirizzo postale e/o e-mail e le motivazioni del mancato consenso.

IN CASO DI FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

Qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura: “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), è necessario presentare l´atto di nascita integrale (“inteiro teor”) originale e recente (rilasciato da meno di sei mesi) e un atto notarile brasiliano (“declaração pública de reconhecimento de maternidade/paternidade”) sottoscritta dalla parte non presente al momento della dichiarazione e alla quale:

se il figlio è MINORE di 14 anni: il genitore dichiarante al momento della nascita deve essere presente alla stesura dell’atto per dare il proprio consenso

Em anexo: (riconoscimento_paternita_maternita_minore_14)

se il figlio è MAGGIORE di 14 anni: oltre alla presenza del genitore dichiarante al momento della nascita, il figlio deve essere presente per dare il proprio consenso alla stesura dell’atto di riconoscimento paterno/materno

Em anexo: (riconoscimento_paternita_maternita_maggiore_14 )

Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un Notaio (Tabelião de Notas) e deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da traduttore giurato, con Apostille.

Modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione – STATO CIVILE” debitamente compilata e firmata dal richiedente (in caso di minore, il genitore cittadino italiano) accompagnato da fotocopia semplice del documento d’identità (passaporto italiano, carta d’identità o, in alternativa, un documento d’identità straniero con foto recente) e da idonea prova d’indirizzo intestata al genitore cittadino italiano (in caso di registro di figlio minorenne) o in nome della sposa (in caso di registro della nascita della sposa cittadina per matrimonio).

IN CASO DI NASCITA IN UN PAESE ESTERO

Qualora il cittadino italiano qui residente sia nato in un paese estero, deve innanzitutto provvedere alla necessaria legalizzazione da parte delle competenti autorità sia locali sia della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente nel Paese in cui è stato emesso il certificato ed alla relativa traduzione, anch’essa da convalidare dall’autorità consolare italiana di cui sopra.

Qualora il Paese di nascita adotti l’Apostille di Aia, le legalizzazioni consolari possono essere sostituite dall’Apostille, apposta dalla competente Autorità locale.

Qualora il Paese di nascita adotti il formatto “plurilingue” previsto dalla Convenzione di Bruxelles, l’atto così formato potrà essere presentato in originale e non necessita né di apostille né di traduzione in italiano.

Si consiglia comunque di consultare sempre il sito del Consolato italiano del Paese di nascita.

Non si accetta la trascrizione in Brasile dell’atto di nascita.

PER CASI PARTICOLARI NON PREVISTI NELLE PRESENTI ISTRUZIONI (RICONOSCIMENTO TARDIVO DI FIGLI, ECC.) SI PREGA DI CHIEDERE CHIARIMENTI DIRETTAMENTE AL SETTORE DI STATO CIVILE, SCRIVENDO ALLA MAIL: stciv.riodejaneiro@esteri.it

I documenti devono essere sempre inviati accompagnati dalla Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione per posta:

Consolato Generale D’Italia

a/c Setor de Registro Civil
Avenida Presidente Antônio Carlos 40, centro
20020-010 Rio De Janeiro (RJ)