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COVID19 – RIENTRI DALL’ESTERO DI CITTADINI ITALIANI O STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA: INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 10 AGOSTO

Si ricorda che dal 9 luglio sono vietati l’ingresso e il transito in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia (per Kosovo, Montenegro e Serbia il divieto si applica dal 16 luglio, per tutti gli altri Paesi dell’elenco il divieto si applica dal 9 luglio). L’unica eccezione al divieto è ammessa solo per cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e per i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020.

Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione secondo il modello scaricabile da questo sito (LINK)

Con il Dpcm del 7 agosto 2020 le misure precauzionali sono state prorogate fino al 7 settembre 2020.

Per maggiori informazioni sulla normativa che disciplina gli spostamenti da e per l’estero dal 9 luglio, si prega di leggere attentamente le domande frequenti (FAQ) disponibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html