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Cittadinanza per matrimonio da parte delle donne coniugate con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983

Le donne straniere che hanno contratto matrimonio fino alla data del 27/04/1983, con cittadini italiani (ad eccezione delle cittadinanze riconosciute in base alla Legge n. 379 del 14 dicembre 2000) regolarmente iscritti all’anagrafe di questo Consolato Generale, hanno diritto al riconoscimento automatico della cittadinanza italiana devono presentare – via posta – la documentazione elencata unitamente alla fotocopia semplice del passaporto italiano (se già rilasciato in passato).

  1. Atto integrale di nascita, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile (Cartório), originale e recente con Apostille e traduzione in italiano di un traduttore giurato, anch’essa con Apostille.
  2. Modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione – STATO CIVILE” debitamente compilato e firmato dalla richiedente, accompagnato da fotocopia semplice del documento d’identità e da idonea prova d’indirizzo di residenza intestata alla stessa od al coniuge cittadino italiano. Tali istruzioni sono valide anche per le donne che si siano divorziate dal cittadino italiano dopo tale data.
  3. Ai sensi della Legge n. 89/2014, il riconoscimento della cittadinanza prevede l’obbligo del pagamento di Euro 300,00 da parte di ogni persona maggiorenne che presenta la domanda. Il contributo sarà richiesto all’atto dell’esame della documentazione ricevuta per posta (entro il termine legale di 180 giorni), quando saranno informate per mail le coordinate PIX per l’assolvimento della tassa. L’importo sarà in Reais e sarà calcolato al tasso di ragguaglio consolare in vigore per il trimestre.

ATTENZIONE!!!

Le donne che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani la cui cittadinanza è stata riconosciuta in base alla Legge n. 379 del 14 dicembre 2000 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austroungarico e ai loro discendenti) NON rientrano in questa casistica, dato che il coniuge non era ancora considerato italiano al momento del matrimonio e che in questo caso tale riconoscimento non decorre dalla data della nascita ma, bensì, da quella della sottoscrizione della sua dichiarazione di voler vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana (art. 2, comma 2).