{"id":5158,"date":"2025-06-20T20:45:14","date_gmt":"2025-06-20T18:45:14","guid":{"rendered":"https:\/\/consriodejaneiro.esteri.it\/?page_id=5158"},"modified":"2026-03-25T14:58:29","modified_gmt":"2026-03-25T13:58:29","slug":"nuovi-casi-di-acquisto-della-cittadinanza-allestero-figli-minorenni-di-cittadini-non-esclusivamente-italiani-che-non-trasmettono-automaticamente-la-cittadinanza-italiana","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consriodejaneiro.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-italiana-per-discendenza-iure-sanguinis\/nuovi-casi-di-acquisto-della-cittadinanza-allestero-figli-minorenni-di-cittadini-non-esclusivamente-italiani-che-non-trasmettono-automaticamente-la-cittadinanza-italiana\/","title":{"rendered":"Nuovi casi di acquisto della cittadinanza all\u2019estero (figli minorenni di cittadini non esclusivamente italiani che non trasmettono automaticamente la cittadinanza italiana)."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La riforma della legge sulla cittadinanza ha modificato i requisiti per la trasmissione in favore dei figli minorenni di coloro che, sebbene cittadini italiani, siano nati all\u2019estero. Attraverso una dichiarazione di volont\u00e0 corredata della necessaria documentazione, il\/i genitore\/i italiano\/i per nascita potranno quindi trasmettere la cittadinanza a titolo di \u201cbeneficio di legge\u201d, che implica la valenza a partire dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori, e non pi\u00f9 \u201cper nascita\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Si raccomanda di NON inviare atti di nascita\/sentenze di adozione per posta ma di seguire attentamente le istruzioni qui sotto. Eventuali documenti ricevuti non potranno essere processati e verranno pertanto restituiti. <\/strong><\/span><\/p>\n<p>La Legge di Bilancio per l\u2019anno 2026 ha introdotto modifiche al processo di acquisto della cittadinanza italiana per i figli minori di cittadini italiani per discendenza.<\/p>\n<p>Le modifiche riguardano l\u00b4acquisto della cittadinanza italiana dei minori, nati all\u00b4estero (es. in Brasile) da almeno un genitore avente cittadinanza italiana per discendenza:<\/p>\n<p>1) minori nati <strong>dopo il 25 maggio 2025<\/strong>: i genitori possono presentare la dichiarazione di volont\u00e0 all\u00b4acquisto della cittadinanza <strong>entro tre anni dalla nascita<\/strong> del minore;<\/p>\n<p>2) minori nati <strong>prima del 25 maggio 2025<\/strong>: i genitori <strong>devono presentare<\/strong> dichiarazione di volont\u00e0 <strong>entro il 31 maggio 2029<\/strong>.<\/p>\n<p>Tutte le dichiarazioni relative ai minori (sia nati prima che dopo il 25 maggio 2025) <strong>sono gratuite<\/strong> (non \u00e8 pi\u00f9 previsto il pagamento del contributo di 250 euro in favore del Ministero dell\u00b4Interno).<\/p>\n<p>Le modifiche <strong><u>vigono dal 1\u00b0 gennaio 2026<\/u><\/strong>. Pertanto, la gratuit\u00e0 vale per le sole istanze presentate a partire da tale data, mentre non \u00e8 previsto alcun rimborso per le istanze gi\u00e0 presentate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Premessa<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I figli minori di cittadini italiani per nascita, nati all\u2019estero, non sono \u2013 in base alle modifiche normative &#8211; automaticamente cittadini italiani. La cittadinanza potr\u00e0 essere acquisita mediante una dichiarazione da parte dei genitori o del tutore legale, secondo i requisiti previsti dalla legge. Il tal senso, si fa distinzione, in questo momento, fra:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>i figli minori di cittadini italiani per nascita, minorenni alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025). In questo caso i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volont\u00e0 \u2013 corredata dalla documentazione completa e corretta &#8211; entro le 23:59, ora di Roma, del <strong>31 maggio 2029<\/strong>\u00a0seguendo la procedura sotto illustrata.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>i figli minori di cittadini italiani per nascita nati dopo il 24 maggio 2025. In questo caso i genitori devono presentare la loro dichiarazione di volont\u00e0 \u2013 corredata dalla documentazione completa e corretta &#8211; entro tre anni dalla nascita (o dalla data in cui \u00e8 stabilita la filiazione in caso di adozioni). seguendo la procedura sotto illustrata.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Si prega di rispettare l\u2019orario di appuntamento comunicato dal <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Prenot@mi<\/a>. I ritardi non saranno tollerati<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 innanzitutto necessario prendere appuntamento tramite il portale <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Prenot@mi.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Inserendo i 4 documenti obbligatori in formato PDF:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Comprovante di residenza<\/li>\n<li>Documento valido del genitore (cittadino italiano)<\/li>\n<li>Documento valido dell&#8217;altro genitore<\/li>\n<li>Documento e\/o certificato di nascita del minore<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #ff6600; text-decoration: underline;\"><strong>CASO 1 (art.1, comma 1-ter del DL 36\/2025), <\/strong>figli minorenni alla data del <strong>23 maggio 2025<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il giorno dell\u2019appuntamento (comunque entro il 31 maggio 2029) andr\u00e0 presentata la seguente documentazione:<\/p>\n<ol>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita del padre o della madre <strong><u>cittadini per nascita<\/u><\/strong> oppure il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre (da chiedere al competente Comune italiano);<\/li>\n<li>Atto di nascita originale del minore nella versione \u201c<em>inteiro teor<\/em>\u201d rilasciato dal \u201c<em>Cart\u00f3rio<\/em>\u201d nei dodici mesi precedenti, apostillato e tradotto in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata), insieme a\u00a0un documento di identit\u00e0 di entrambi i genitori (RG, carta d\u2019identit\u00e0 italiana o passaporto valido);<\/li>\n<li><u>Se il minore \u00e8 nato da genitori non legalmente coniugati o comunque nato prima del matrimonio<\/u> qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura \u201c<em>foram declarantes os pais<\/em>\u201d (sono dichiaranti entrambi i genitori), sar\u00e0 necessario presentare un atto notarile brasiliano (\u201c<em>declara\u00e7\u00e3o p\u00fablica de reconhecimento de<\/em><em>maternidade\/paternidade<\/em>\u201d) sottoscritto dalla parte che non risulta dichiarante nell\u2019atto di nascita. Qualora il minorenne abbia gi\u00e0 compiuto i 14 anni sar\u00e0 inoltre necessaria la sua presenza (v.\u00a0<a href=\"https:\/\/ambbrasilia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/riconoscimento_paternita_maternita_minore_14-1.pdf\">modello dichiarazione in caso di figlio minore di 14 anni<\/a>\u00a0e\u00a0<a href=\"https:\/\/ambbrasilia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/riconoscimento_paternita_maternita_maggiore_14-1.pdf\">modello di dichiarazione in caso di figlio maggiore dei 14 anni)<\/a>. Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata\u00a0presso un \u201c<em>Cart\u00f3rio<\/em>\u201d, deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato brasiliano (traduzione anch\u2019essa apostillata). Se l\u2019atto di nascita riporta invece la dicitura \u201c<em>foram declarantes os pais<\/em>\u201d non sar\u00e0 necessario presentare la dichiarazione di filiazione. Detta procedura \u00e8 valida anche per i casi di genitori che hanno contratto matrimonio dopo la nascita dei figli.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________________________________________________________________________<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #ff6600; text-decoration: underline;\"><strong>CASO 2 (art. 4, comma 1-bis, lett. b) della Legge 91\/1992),<\/strong> figli nati dopo il <strong>24 maggio 2025.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo caso i minori dovranno essere registrati entro il compimento del terzo anno di vita, secondo la medesima procedura e presentando la stessa documentazione di cui al CASO 1. In questo caso <strong>NON<\/strong> \u00e8 dovuto il pagamento del contributo di 250 euro in favore del Ministero dell\u00b4Interno (la documentazione da presentare \u00e8 quindi solo quella indicata ai punti 1, 2, 3, 4).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La precedente normativa si applica nel caso di:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>richieste di trascrizione spedite all\u2019Ufficio consolare entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;<\/strong><\/li>\n<li><strong>minori che abbiano un genitore o un nonno esclusivamente italiano<\/strong> al momento della loro nascita<\/li>\n<li><strong>minori che abbiano un genitore doppio cittadino che abbia risieduto<\/strong> <strong>in Italia per almeno due anni consecutivi<\/strong> dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e <strong>prima della nascita o adozione del figlio.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per questi casi (art. 1, comma 1 e art. 3-bis della Legge 91\/1992) la registrazione dei figli comporter\u00e0 l\u2019acquisizione della cittadinanza \u201cper nascita\u201d e non \u201cper beneficio di legge\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui il richiedente abbia un nonno esclusivamente italiano, occorrer\u00e0 verificare che non vi siano cause interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza. Ad esempio, laddove vi sia un nonno esclusivamente italiano ma il genitore abbia rinunciato o perso la cittadinanza italiana prima della nascita del figlio o durante la minore et\u00e0 dello stesso, la linea di trasmissione della cittadinanza italiana \u00e8 da considerarsi interrotta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso invece il nonno sia solo italiano, ma il genitore non sia stato riconosciuto cittadino in precedenza, ma abbia diritto a tale riconoscimento, il figlio potr\u00e0 ottenere il riconoscimento della cittadinanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 onere del richiedente dimostrare che gli ascendenti in questione non possiedano altre cittadinanze al di fuori di quella italiana al momento della nascita del minore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La documentazione da presentare \u00e8 la seguente:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Certificato negativo di naturalizzazione dell\u2019ascendente<\/strong> di primo o secondo grado che d\u00e0 titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91\/1992);<\/li>\n<li><strong>Certificato di cittadinanza dell\u2019ascendente di primo o secondo grado<\/strong> che d\u00e0 titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91\/1992);<\/li>\n<li>Ove la trasmissione avvenisse per mezzo dell\u2019ascendente di secondo grado (nonno solo italiano), atto di nascita del genitore del minore che comprovi la filiazione dal cittadino solo italiano. L\u2019atto di nascita deve essere apostillato e tradotto da un traduttore giurato (traduzione anche apostillata);<\/li>\n<li><strong>Copia del RNE<\/strong> (Registro Nazionale degli Stranieri) dell\u2019ascendente di primo o secondo grado che d\u00e0 titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91\/1992);<\/li>\n<li><strong>Atto di nascita originale del minore nella versione \u201c<em>inteiro teor<\/em>\u201d<\/strong> rilasciato dal \u201c<em>Cart\u00f3rio<\/em>\u201d nei dodici mesi precedenti, apostillato e tradotto in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata), insieme ad apposita\u00a0<a href=\"https:\/\/ambbrasilia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/modulo_richiesta_trascrizione_atto_di_nascita_02_2020.doc\">istanza di trascrizione<\/a>e copia di un documento di identit\u00e0 di entrambi i genitori (RG, carta d\u2019identit\u00e0 italiana o passaporto valido);<\/li>\n<li><strong><u>Se il minore \u00e8 nato da genitori non legalmente coniugati o comunque nato prima del matrimonio,<\/u> <\/strong>qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura \u201c<em>foram declarantes os pais<\/em>\u201d (sono dichiaranti entrambi i genitori), sar\u00e0 necessario presentare un atto notarile brasiliano (\u201c<em>declara\u00e7\u00e3o p\u00fablica de reconhecimento de<\/em><em>maternidade\/paternidade<\/em>\u201d) sottoscritto dalla parte che non risulta dichiarante nell\u2019atto di nascita. Qualora il minorenne abbia gi\u00e0 compiuto i 14 anni sar\u00e0 inoltre necessaria la sua presenza (v.\u00a0<a href=\"https:\/\/ambbrasilia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/riconoscimento_paternita_maternita_minore_14-1.pdf\">modello dichiarazione in caso di figlio minore di 14 anni<\/a>\u00a0e\u00a0<a href=\"https:\/\/ambbrasilia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/riconoscimento_paternita_maternita_maggiore_14-1.pdf\">modello di dichiarazione in caso di figlio maggiore dei 14 anni<\/a>). Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata\u00a0presso un \u201c<em>Cart\u00f3rio<\/em>\u201d, deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato brasiliano (traduzione anch\u2019essa apostillata). Se l\u2019atto di nascita riporta invece la dicitura \u201c<em>foram declarantes os pais<\/em>\u201d non sar\u00e0 necessario presentare la dichiarazione di filiazione. Detta procedura \u00e8 valida anche per i casi di genitori che hanno contratto matrimonio dopo la nascita dei figli.<\/li>\n<\/ol>\n<p><u>La documentazione dovr\u00e0 essere inviata per posta a questo Consolato Generale:<\/u><\/p>\n<p><strong>Consolato Generale d&#8217;Italia \u2013 A\/C Ufficio Stato Civile \u2013 Avenida Presidente Antonio Carlos, 40 &#8211; 6\u00ba piano &#8211; Centro <\/strong><strong>\u2013 20020-010\u00a0 \u2013 Rio de Janeiro\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Si ricorda che la paternit\u00e0\/maternit\u00e0 socio-affettiva\u00a0non \u00e8 attualmente riconosciuta dalla legge italiana.<\/p>\n<p>I cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, residenza e discendenza in base alla legge 379\/2000 (Trentini), non trasmettono la cittadinanza italiana ai propri figli in base ai nuovi criteri.<\/p>\n<p><strong>IN CASO DI NASCITA IN UN PAESE DIVERSO DAL BRASILE<\/strong><\/p>\n<p>Qualora il cittadino italiano residente in Brasile sia nato in un Paese terzo, occorrer\u00e0 presentare l\u2019atto di nascita integrale gi\u00e0 formalmente perfezionato emanato dalla competente autorit\u00e0 straniera (legalizzato dalla Rappresentanza consolare italiana del Paese di emissione dell\u2019atto oppure munito di Apostille, qualora il Paese di emissione abbia aderito alla Convenzione). Esso dovr\u00e0 inoltre accompagnarsi a traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato (anch\u2019essa autenticata dalla Rappresentanza consolare italiana competente o apostillata, se vigente la Convenzione). Non si accetta la trascrizione in Brasile del certificato di nascita all\u2019estero (\u201ctraslado\u201d).<\/p>\n<p>In tutti i casi in cui \u00e8 richiesta l\u2019esclusiva cittadinanza italiana, la stessa andr\u00e0 provata mediante formali certificati negativi di naturalizzazione\/cittadinanza del\/dei Paese\/i di nascita e residenza pregressa. Anche questi certificati andranno formalmente perfezionati come gli altri (legalizzazione\/traduzione\/apostilla).<\/p>\n<p>Per i figli nati da genitori non legalmente coniugati \u00e8 necessario presentare l\u00b4atto di nascita integrale ed eventuale atto notarile di riconoscimento della filiazione da parte di entrambi i genitori.<\/p>\n<p>Potr\u00e0 quindi essere richiesta trascrizione degli atti cos\u00ec formati presso questo Ufficio Consolare ovvero presso la rappresentanza consolare italiana competente nel Paese di emissione del certificato.<\/p>\n<p>La documentazione da presentare \u00e8 quella indicata in base alle casistiche delineate precedentemente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La riforma della legge sulla cittadinanza ha modificato i requisiti per la trasmissione in favore dei figli minorenni di coloro che, sebbene cittadini italiani, siano nati all\u2019estero. 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