La riforma della legge sulla cittadinanza ha modificato i requisiti per la trasmissione in favore dei figli minorenni di coloro che, sebbene cittadini italiani, siano nati all’estero. Attraverso una dichiarazione di volontà corredata della necessaria documentazione, il/i genitore/i italiano/i per nascita potranno quindi trasmettere la cittadinanza a titolo di “beneficio di legge”, che implica la valenza a partire dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori, e non più “per nascita”.
Si raccomanda di NON inviare atti di nascita/sentenze di adozione per posta ma di seguire attentamente le istruzioni qui sotto. Eventuali documenti ricevuti non potranno essere processati e verranno pertanto restituiti.
Premessa
I figli minori di cittadini italiani per nascita, nati all’estero, non sono – in base alle modifiche normative – automaticamente cittadini italiani. La cittadinanza potrà essere acquisita mediante una dichiarazione da parte dei genitori o del tutore legale, secondo i requisiti previsti dalla legge. Il tal senso, si fa distinzione, in questo momento, fra:
- i figli minori di cittadini italiani per nascita, minorenni alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025).
In questo caso i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026 seguendo la procedura sotto illustrata.
- i figli minori di cittadini italiani per nascita nati dopo il 24 maggio 2025. In questo caso i genitori devono presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro un anno dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione in caso di adozioni). seguendo la procedura sotto illustrata.
N.b. per questi due casi verranno, a partire dalle prossime settimane, progressivamente aperte date per gli appuntamenti sul portale Prenot@mi in maniera da soddisfare TUTTI gli aventi diritto entro i termini stabiliti da legge.
CASO 1 (art.1, comma 1-ter del DL 36/2025), figli minorenni alla data del 23 maggio 2025
È innanzitutto necessario prendere appuntamento tramite il portale Prenot@mi.
Il giorno dell’appuntamento (comunque entro il 31 maggio 2026) andrà presentata la seguente documentazione:
- Dichiarazione di volontà d’acquisto della cittadinanza italiana presentata dai genitori o dal tutore di minore straniero, che dovrà essere sottoscritto alla presenza di un dipendente delegato dell’Ufficio consolare (per scaricare il modulo clicca qui);
- Estratto dell’atto di nascita del padre o della madre cittadini per nascita oppure il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre (da chiedere al competente Comune italiano);
- Atto di nascita originale del minore nella versione “inteiro teor” rilasciato dal “Cartório” nei dodici mesi precedenti, apostillato e tradotto in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata), insieme a un documento di identità di entrambi i genitori (RG, carta d’identità italiana o passaporto valido);
- Se il minore è nato da genitori non legalmente coniugati o comunque nato prima del matrimonio qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), sarà necessario presentare un atto notarile brasiliano (“declaração pública de reconhecimento dematernidade/paternidade”) sottoscritto dalla parte che non risulta dichiarante nell’atto di nascita. Qualora il minorenne abbia già compiuto i 14 anni sarà inoltre necessaria la sua presenza (v. modello dichiarazione in caso di figlio minore di 14 anni e modello di dichiarazione in caso di figlio maggiore dei 14 anni). Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un “Cartório”, deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato brasiliano (traduzione anch’essa apostillata). Se l’atto di nascita riporta invece la dicitura “foram declarantes os pais” non sarà necessario presentare la dichiarazione di filiazione. Detta procedura è valida anche per i casi di genitori che hanno contratto matrimonio dopo la nascita dei figli.
- Comprovante del pagamento di 250 Euro al Ministero dell’Interno, da effettuarsi prima dell’appuntamento mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza
Istituto bancario: Poste Italiane S.p.A.
IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del pagamento: Acquisto cittadinanza ex [art. 4 Legge 91 del 1992 oppure [art.1, comma 1-ter DL 36 del 2025] in nome di [nome e cognome del minore richiedente]
BIC / SWIFT CODE di Poste Italiane: BPPIITRRXXX – Euro 250
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CASO 2 (art. 4, comma 1-bis, lett. b) della Legge 91/1992), figli nati dopo il 24 maggio 2025.
In questo caso i minori dovranno essere registrati entro il compimento del primo anno di vita, secondo la medesima procedura e presentando la stessa documentazione di cui al CASO 1 con la seguente dichiarazione:
- Dichiarazione di volontà d’acquisto della cittadinanza italiana presentata dai genitori o dal tutore di minore straniero, che dovrà essere sottoscritto alla presenza di un dipendente delegato dell’Ufficio consolare (per scaricare il modulo clicca qui);
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La precedente normativa si applica nel caso di:
- richieste di trascrizione spedite all’Ufficio consolare entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
- minori che abbiano un genitore o un nonno esclusivamente italiano al momento della loro nascita
- minori che abbiano un genitore doppio cittadino che abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
Per questi casi (art. 1, comma 1 e art. 3-bis della Legge 91/1992) la registrazione dei figli comporterà l’acquisizione della cittadinanza “per nascita” e non “per beneficio di legge”.
Nel caso in cui il richiedente abbia un nonno esclusivamente italiano, occorrerà verificare che non vi siano cause interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza. Ad esempio, laddove vi sia un nonno esclusivamente italiano ma il genitore abbia rinunciato o perso la cittadinanza italiana prima della nascita del figlio o durante la minore età dello stesso, la linea di trasmissione della cittadinanza italiana è da considerarsi interrotta.
Nel caso invece il nonno sia solo italiano, ma il genitore non sia stato riconosciuto cittadino in precedenza, ma abbia diritto a tale riconoscimento, il figlio potrà ottenere il riconoscimento della cittadinanza.
È onere del richiedente dimostrare che gli ascendenti in questione non possiedano altre cittadinanze al di fuori di quella italiana al momento della nascita del minore.
La documentazione da presentare è la seguente:
- Certificato negativo di naturalizzazione dell’ascendente di primo o secondo grado che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992) apostillato e tradotto da un traduttore giurato (traduzione anche apostillata);
- Certificato di cittadinanza dell’ascendente di primo o secondo grado che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992);
- Ove la trasmissione avvenisse per mezzo dell’ascendente di secondo grado (nonno solo italiano), atto di nascita del genitore del minore che comprovi la filiazione dal cittadino solo italiano. L’atto di nascita deve essere apostillato e tradotto da un traduttore giurato (traduzione anche apostillata);
- Copia del RNE (Registro Nazionale degli Stranieri) dell’ascendente di primo o secondo grado che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992);
- Atto di nascita originale del minore nella versione “inteiro teor” rilasciato dal “Cartório” nei dodici mesi precedenti, apostillato e tradotto in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata), insieme ad apposita istanza di trascrizionee copia di un documento di identità di entrambi i genitori (RG, carta d’identità italiana o passaporto valido);
- Se il minore è nato da genitori non legalmente coniugati o comunque nato prima del matrimonio, qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), sarà necessario presentare un atto notarile brasiliano (“declaração pública de reconhecimento dematernidade/paternidade”) sottoscritto dalla parte che non risulta dichiarante nell’atto di nascita. Qualora il minorenne abbia già compiuto i 14 anni sarà inoltre necessaria la sua presenza (v. modello dichiarazione in caso di figlio minore di 14 anni e modello di dichiarazione in caso di figlio maggiore dei 14 anni). Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un “Cartório”, deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato brasiliano (traduzione anch’essa apostillata). Se l’atto di nascita riporta invece la dicitura “foram declarantes os pais” non sarà necessario presentare la dichiarazione di filiazione. Detta procedura è valida anche per i casi di genitori che hanno contratto matrimonio dopo la nascita dei figli.
La documentazione dovrà essere inviata per posta a questo Consolato Generale:
Consolato Generale d’Italia – A/C Ufficio Stato Civile – Avenida Presidente Antonio Carlos, 40 – 6º piano – Centro – 20020-010 – Rio de Janeiro
Si ricorda che la paternità/maternità socio-affettiva non è attualmente riconosciuta dalla legge italiana.
I cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, residenza e discendenza in base alla legge 379/2000 (Trentini), non trasmettono la cittadinanza italiana ai propri figli in base ai nuovi criteri.
IN CASO DI NASCITA IN UN PAESE DIVERSO DAL BRASILE
Qualora il cittadino italiano residente in Brasile sia nato in un Paese terzo, occorrerà presentare l’atto di nascita integrale già formalmente perfezionato emanato dalla competente autorità straniera (legalizzato dalla Rappresentanza consolare italiana del Paese di emissione dell’atto oppure munito di Apostille, qualora il Paese di emissione abbia aderito alla Convenzione). Esso dovrà inoltre accompagnarsi a traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato (anch’essa autenticata dalla Rappresentanza consolare italiana competente o apostillata, se vigente la Convenzione). Non si accetta la trascrizione in Brasile del certificato di nascita all’estero (“traslado”).
In tutti i casi in cui è richiesta l’esclusiva cittadinanza italiana, la stessa andrà provata mediante formali certificati negativi di naturalizzazione/cittadinanza del/dei Paese/i di nascita e residenza pregressa. Anche questi certificati andranno formalmente perfezionati come gli altri (legalizzazione/traduzione/apostilla).
Per i figli nati da genitori non legalmente coniugati è necessario presentare l´atto di nascita integrale ed eventuale atto notarile di riconoscimento della filiazione da parte di entrambi i genitori.
Potrà quindi essere richiesta trascrizione degli atti così formati presso questo Ufficio Consolare ovvero presso la rappresentanza consolare italiana competente nel Paese di emissione del certificato.
La documentazione da presentare è quella indicata in base alle casistiche delineate precedentemente.