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Registro di figli di cittadino/i esclusivamente italiano/i al momento della nascita

FIGLIO DI CITTADINO/A “IURE SANGUINIS” PER I QUALI NON SI APPLICANO LE LIMITAZIONI PREVISTE DALL’ART. 3-BIS DELLA LEGGE 91/1992 – ART. 1, PARAGRAFO 1° E ART. 3-BIS DELLA LEGGE 91/92.

Per questi casi (art. 1, comma 1 e art. 3-bis della Legge 91/1992) la registrazione dei figli comporterà l’acquisizione della cittadinanza “per nascita” e non “per beneficio di legge”.

FIGLIO DI CITTADINO/A ITALIANO/A ESCLUSIVAMENTE ITALIANO/A al momento della nascita del minore o del decesso del padre/madre (art. 3-bis, par 1 c). Il richiedente esclusivamente italiano dovrà presentare i documenti che attestino il mancato possesso di altra cittadinanza.

La documentazione da presentare è la seguente:

  1. Certificato negativo di naturalizzazione del genitore che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992) apostillato e tradotto da un traduttore giurato (traduzione anche apostillata);
  2. Certificato di cittadinanza del genitore che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992);
  3. Copia AUTENTICATA del RNE (Registro Nazionale degli Stranieri) del genitore che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992);
  4. Atto di nascita originale del minore nella versione “inteiro teor rilasciato dal “Cartório” nei dodici mesi precedenti, apostillato e tradotto in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata);
  5. Se il minore è nato da genitori non legalmente coniugati o comunque nato prima del matrimonio, qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), sarà necessario presentare un atto notarile brasiliano (“declaração pública de reconhecimento de maternidade/paternidade”) sottoscritto dalla parte che non risulta dichiarante nell’atto di nascita. Qualora il minorenne abbia già compiuto i 14 anni sarà inoltre necessaria la sua presenza (v. modello dichiarazione in caso di figlio minore di 14 anni e modello di dichiarazione in caso di figlio maggiore dei 14 anni). Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un “Cartório”, deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato brasiliano (traduzione anch’essa apostillata). Se l’atto di nascita riporta invece la dicitura “foram declarantes os pais” non sarà necessario presentare la dichiarazione di filiazione. Detta procedura è valida anche per i casi di genitori che hanno contratto matrimonio dopo la nascita dei figli.
  6. Se il minore è figlio adottivo oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, e modulo Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio – Adozione compilato e firmato dal genitore cittadino italiano dovranno essere presentate le seguenti parti del procedimento di adozione:
  1. a) istanza iniziale;
  2. b) atti istruttori e svolgimento del processo;
  3. c) sentenza;
  4. d) passaggio in giudicato della sentenza (normalmente trattasi dii un timbro sulle ultime pagine).

Tutte le parti sopracitate devono essere debitamente tradotte da un traduttore giurata in italiano e dovranno essere Apostillate.

ATTENZIONE: tutte le copie devono contenere, in ogni pagina, la dicitura “copia estratta dal Tribunale di …” o il timbro originale di autenticazione del Tribunale; è possibile apporre una sola Apostille all’ultima pagina della copia del processo con la dicitura” e una sola Apostille all’ultima pagina della traduzione giurata.

  1. e) certificato riassuntivo del processo (Objeto e pé) con Apostille e traduzione giurata in italiano, anch’essa con Apostille.

La documentazione dovrà essere inviata per posta a questo Consolato Generale:

Consolato Generale d’Italia – A/C Ufficio Stato Civile – Avenida Presidente Antonio Carlos, 40 – 6º piano – Centro – 20020-010  – Rio de Janeiro 

Allegata alla Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (modello allegato) debitamente compilata, datata e firmata da entrambi i genitori unita alle copie dei documenti di identità validi di quest’ultimi e di un comprovante di residenza intestato al genitore italiano. Clicca qui per consultare le tipologie di comprovante di residenza ammessi.

Si ricorda che la paternità/maternità socio-affettiva non è attualmente riconosciuta dalla legge italiana.

I cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, residenza e discendenza in base alla legge 379/2000 (Trentini), non trasmettono la cittadinanza italiana ai propri figli in base ai nuovi criteri.

N.B. Non verranno accettate apostille digitali SIA sui documenti CHE sulle traduzioni.