AVVISO IMPORTANTE
La legge n. 132 del 01/12/2018 stabilisce che il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge n. 91 del 05/02/1992 può avvenire solo con comprovato possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (maggiori dettagli nella sezione relativa).
FASE PRELIMINARE:
- registrazione sul portale del Ministero dell’Interno italiano
- compilazione della domanda “online” con immissione dei documenti, del certificato linguistico e previo pagamento in Euro, via bonifico bancario, della tassa di Euro 250,00 (nuovo importo fissato dal Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, entrato in vigore il 5 ottobre 2018)
- analisi della domanda (da parte del Consolato)
- accettazione della richiesta online via Portale
FASE ISTRUTTORIA:
- convocazione (via Portale) per la consegna della documentazione in originale
- trasmissione da parte del Consolato al Ministero dell’Interno italiano dell’istanza
- emissione (dopo circa 4 anni) del Decreto da parte del Ministero dell’Interno italiano
- convocazione, via portale Cives e tramite mail, per il giuramento presso il Consolato
- giuramento
FASE PRELIMINARE
Le richieste di NATURALIZZAZIONE PER MATRIMONIO, devono essere presentate esclusivamente ONLINE direttamente sul portale https://portaleservizi.dlci.interno.it/ del “MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze”, da parte dei richiedenti i cui coniugi italiani – residenti in questa circoscrizione consolare – siano regolarmente iscritti all’ A.I.R.E. e il cui matrimonio, se avvenuto all’estero, sia stato trascritto presso il Comune italiano di appartenenza. Si può presentare la richiesta dopo 3 anni dalla data di matrimonio; tale periodo è ridotto alla metà nel caso in cui la coppia abbia figli.
Prima di procedere con la presentazione della richiesta di naturalizzazione, si consiglia di leggere l’art. 12, II, della costituzione Federale del 1988; consultare inoltre il sito www.mj.gov.br/estrangeiros sezione “Nacionalidade e Naturalização, Perda da Nacionalidade brasileira”.
Il richiedente dovrà:
- Registrarsi sul portale https://portaleservizi.dlci.interno.it/
- Compilare la domanda utilizzando le credenziali d’accesso ricevute.
ATTENZIONE:
- nel modulo di registrazione vanno inseriti COGNOME- NOME- DATA DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita.
- la richiedente (donna) potrà inserire il cognome da coniugata, se così già modificato, come da annotazioni presenti sull’Atto di Nascita. In tal caso, nel Decreto di Cittadinanza saranno riportate le generalità comprensive di eventuali modifiche come presenti, appunto, sull’Atto di Nascita.
- si raccomanda di specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione
- si raccomanda anche di verificare che vi sia l’esatta indicazione del Comune di nascita del coniuge, che i dati anagrafici presenti su tutti i documenti siano concordanti, incluso l’indirizzo di residenza – rispetto a quanto riportato nell’anagrafe di questo Consolato Generale.
- considerare che la data di decorrenza della cittadinanza italiana del coniuge, quando questa è stata riconosciuta iure sanguinis, è comunque da intendersi sempre dalla nascita (ad eccezione dei cittadini che ricadono nella Legge n.379 del 14 dicembre 2000 – Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti – e, inoltre, ad eccezione dei casi in cui il coniuge italiano abbia acquisito la propria cittadinanza italiana per “elezione”).
- In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario cancellare la registrazione al portale, dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la funzione del menù “Cancella la registrazione al portale” ed effettuare successivamente una nuova registrazione. Tale operazione può essere eseguita solo dal richiedente e non da questo Consolato Generale.
- Inserire la domanda selezionando la funzione 1 “Gestione domanda” e selezionare il “Modello AE” (sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile un manuale per l’utente “Sistema inoltro telematico”) e allegare tutti i documenti richiesti:
-
- Certificato di Nascita: recente (massimo 180 giorni), in originale, in formato integrale, con l’Apostille, debitamente tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato. Anche la traduzione del certificato dovrà avere l’Apostille.
Il certificato deve contenere l’annotazione della DATA del matrimonio e l’osservazione sul cognome adottato a seguito del matrimonio, anche nel caso in cui il cognome non sia cambiato. Non sarà possibile accettare certificati privi della suddetta osservazione. - Certificato di Precedenti Penali della Polizia Federale Brasiliana: richiederlo presso un Commissariato della Polizia Federale o tramite il sito www.dpf.gov.br, con l’Apostille e tradurre in italiano da un traduttore giurato. Anche la traduzione dovrà avere l’Apostille. Il documento deve essere in corso di validità (90 giorni) e in originale. Si ribadisce che deve trattarsi di un certificato “Federale” e non di uno Stato brasiliano o D.F. e che nel campo “Natural” il richiedente deve indicare la città e lo Stato brasiliano di nascita.
- Certificati di Precedenti Penali degli eventuali paesi terzi di residenza: il documento dovrà essere presentato in originale debitamente legalizzato dal Consolato italiano competente per il luogo di rilascio e tradotto in lingua italiana. I certificati hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio ed è quindi opportuno presentare un certificato che riporti una data poco antecedente alla presentazione dell’istanza. Per la traduzione e la legalizzazione di documenti rilasciati dalle autorità straniere si invita a visitare il sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato. Le informazioni sui Consolati e le Ambasciate italiani sono disponibili sul sito: esteri.it
- La ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00(nuovo importo fissato dal Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, entrato in vigore il 5 ottobre 2018) previsto dalla Legge n.94/2009, a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare tramite sistema PagoPA: sul portale servizi cittadinanza, utilizzato dai richiedenti, è possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo* e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.
* l’imposta di bollo sulle istanze presentate alla pubblica amministrazione ammonta a 16 euro. - Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure RG.
- Estratto per riassunto dai registri di matrimonio, in originale, rilasciato dal competente Comune italiano da 180 giorni al massimo.
- REQUISITI LINGUISTICI OBBIGATORI: dal 4 dicembre 2018 è condizione per il riconoscimento della cittadinanza il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. (Per maggiori informazioni cliccare sul titolo del presente paragrafo 7.)
- Certificato di Nascita: recente (massimo 180 giorni), in originale, in formato integrale, con l’Apostille, debitamente tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato. Anche la traduzione del certificato dovrà avere l’Apostille.
ATTENZIONE: IL TITOLO DI RICONOSCIMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA DOMANDA PRESENTATA SUL PORTALE.
Al fine di poter procedere è indispensabile che l’atto di matrimonio sia stato trascritto nei registri di stato civile del Comune italiano. È pertanto consigliabile, prima di presentare la domanda, chiedere un “Estratto dell’atto di matrimonio” al Comune italiano competente.
UNA VOLTA COMPILATA LA DOMANDA ONLINE E INSERITA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA, SARÀ GENERATO DAL SISTEMA (PORTALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO)UN DOCUMENTO RIEPILOGATIVO E LA RELATIVA RICEVUTA DI INVIO.
Questo Consolato Generale sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.
Il richiedente riceverà quindi, VIA PORTALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO, una comunicazione relativa all’ accettazione, o alla “accettazione con riserva” (con eventuale sospensione della pratica in attesa di documenti mancanti) o al rifiuto della domanda stessa, in caso di domanda incompleta o errata. Solo ed esclusivamente in caso di CHIUSURA della pratica, l’interessato riceve un avviso via posta (Verbale di Notifica con raccomandata A/R).
FASE ISTRUTTORIA
Successivamente, il richiedente sarà convocato tramite PORTALE (con avviso solo via email) al fine di depositare di persona presso questo Consolato Generale tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE (già trasmessa per via telematica) e, in aggiunta, una PROVA DI RESIDENZA. In tale occasione il richiedente dovrà pagare una tassa in Reais dell’equivalente di Euro 16,00 per l’autentica della sua firma.
N.B.: Tutta la documentazione di cui sopra (dal punto 1 al punto 7) sarà trattenuta da questo Ufficio.
SI PRECISA CHE IL IL COMPITO DELL’UFFICIO CONSOLARE É LIMITATO ALLA VERIFICA DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA E DELLA COMPLETEZZA DEI DOCUMENTI ALLEGATI. LE FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE PRESSO LA CANCELLERIA CONSOLARE, SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO.
GIURAMENTO
Il giuramento presso il Consolato Generale sarà esclusivamente su appuntamento.
L’arrivo del Decreto di concessione della cittadinanza sarà notificato dal Consolato tramite Raccomandata A.R., invitando la persona interessata a firmare il giuramento sul Registro degli Atti di Cittadinanza entro 6 mesi dalla notifica.
Pertanto è indispensabile mantenere aggiornato il proprio indirizzo presso il Consolato, informando di qualunque trasferimento di residenza, anche se all’interno della stessa città.
Insieme al Decreto verranno inviate le istruzioni per prestare giuramento.
Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.
Ai sensi del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 entrato in vigore il 5 ottobre 2018, il termine di definizione del procedimento è di 48 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda per le istanze presentate fino al 19/12/2020 e di 24 mesi, prorogabili fino al massimo di 36 mesi solo per le istanze presentate in data successiva.
Attenzione: Si rammenta che l’indirizzo elettronico (email) inserito in fase di registrazione e presente nella domanda costituisce domicilio eletto ai sensi dell’art.47 del codice civile per la ricezione di tutte le comunicazioni relative all’istanza e che portanto ogni comunicazione relativa all’istanza sarà inviata esclusivamente per messaggio elettronico. È quindi necessario predisporre la propria casella postale al ricevimento dei messaggi dai Ministeri italiani.