La precedente normativa si applica nel caso di:
- richieste di trascrizione spedite all’Ufficio consolare entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
- minori che abbiano un genitore o un nonno esclusivamente italiano al momento della loro nascita
- minori che abbiano un genitore doppio cittadino che abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
Per questi casi (art. 1, comma 1 e art. 3-bis della Legge 91/1992) la registrazione dei figli comporterà l’acquisizione della cittadinanza “per nascita” e non “per beneficio di legge”.
- Registro di figli di cittadino/i esclusivamente italiano/i al momento della nascita.
- Registro di nipoti di cittadino esclusivamente italiano al momento della nascita i cui genitori sono già cittadini italiani.
- Registro di figli di cittadino/i italiano/i che ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o adozione del figlio.
Per la registrazione di figli di cittadini italiani dalla nascita, che sono in possesso di altra cittadinanza, si prega di leggere con attenzione le informazioni pubblicate qui.