1. Requisiti di base (legge 91/92) – vecchia disciplina
La cittadinanza italiana si trasmette automaticamente da genitore italiano al figlio, senza limiti di generazioni, a condizione che non vi sia stata interruzione nella trasmissione (es. naturalizzazione straniera dell’antenato prima della nascita del figlio/a).
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Padre italiano: trasmissione automatica.
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Madre italiana: trasmissione valida solo per figli nati dopo il 1º gennaio 1948.
2. Grado di parentela e documenti richiesti
Parente | Nascita | Matrimonio | Morte |
---|---|---|---|
Bisnonno italiano | Certificato italiano + Certificato negativo di naturalizzazione | Atto brasiliano o italiano | Atto brasiliano |
Nonno/nonna | Atto brasiliano | Atto brasiliano | Documento d’identità brasiliano (se deceduto) |
Padre/madre | Atto brasiliano | Atto brasiliano | Documento d’identità brasiliano (se deceduto) |
Richiedente | Atto brasiliano | Atto brasiliano (se presente) | Eventuali documenti di separazione/divorzio |
Figli minori | Atto brasiliano (se presente) | – | – |
1) DOCUMENTI ITALIANI dell’antenato:
Certificato di nascita e certificato di matrimonio (se il matrimonio è avvenuto in Italia). Se non si dispone dei suddetti documenti, è possibile rivolgersi direttamente al Comune italiano di nascita/matrimonio (vedi modulo di domanda – ALLEGATO I).
2) CERTIFICATO NEGATIVO DI NATURALIZZAZIONE brasiliana dell’antenato italiano, rilasciato tramite il sito del Ministero della Giustizia (https://deest.mj.gov.br/ecertidao/abrirPesquisa/abrirEmissao.do). Il documento deve riportare il nome del cittadino italiano, nonché TUTTE le varianti del cognome/nome dell’intervistato, la data di nascita completa (con giorno/mese/anno) e i nomi dei genitori;
3) PROVA DI RESIDENZA: prova originale e recente della residenza a nome del richiedente o del coniuge (ad es. bollette di luce, acqua o gas, TV via cavo, telefono fisso degli ultimi 6 mesi e non dell’importo minimo – che dimostrino un pagamento regolare), ultima dichiarazione dei redditi, certificato di iscrizione a scuola, iscrizione all’università, contratto di lavoro con un’azienda locale, certificato di residenza rilasciato dall’ufficio elettorale (TRE). ATTENZIONE: non sono accettate le bollette dei telefoni cellulari, né la prova della titolarità di conti correnti presso banche locali o simili.
4) DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO (con data di emissione non anteriore a 10 anni): carta d’identità brasiliana (RG) o per stranieri (RNE) o passaporto;
TUTTI I DOCUMENTI NOTARILI BRASILIANI DEVONO ESSERE PRESENTATI:
- in duplice copia, ORIGINALE (non saranno accettate copie reprografiche), “INTEIRO TEOR” con data di emissione inferiore a 1 anno.
- con traduzione in italiano da parte di un traduttore pubblico giurato.
Traduttori pubblici presenti sul sito web del Registro Commerciale dello Stato di RIO DE JANEIRO
- Traduttori pubblici presenti sul sito del Consiglio di Commercio dello Stato di ESPIRITO SANTO
- Con legalizzazione tramite “Apostille” sia sull’originale che sulla traduzione giurata.
- IMPORTANTE: non si accettano atti e traduzioni firmati digitalmente
5) MODULO DI RICHIESTA DELLA CITTADINANZA ITALIANA: CLICCA QUI
6) PAGAMENTO della relativa tassa di 600,00 euro (il pagamento deve essere effettuato in REAIS equivalente al cambio trimestrale) come previsto dalla Legge n. 89 del 23/06/2014. Nota: i diritti consolari sono dovuti solo per le domande dei richiedenti maggiorenni (+18 anni).
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Richiedenti coniugati: Se avete cambiato nome, dovete presentare il vostro certificato di nascita in cui è registrato il matrimonio, insieme al nome che avete acquisito quando vi siete sposati. In caso di divorzio, anche questo deve essere registrato sul certificato di nascita, così come un eventuale nuovo cambio di nome (cioè il ritorno al nome da nubile). Lo stesso vale se ci sono stati altri matrimoni e divorzi.
- Se gli atti di stato civile contengono errori o modifiche di dati quali nome/cognome e data di nascita, è necessario richiedere una rettifica giudiziaria o amministrativa di tutti gli ascendenti deceduti.
- Questa guida sostituisce le precedenti pubblicate sull’argomento.
- Questo Ufficio consolare si riserva il diritto di richiedere documenti diversi da quelli sopra descritti al fine di rispettare la normativa italiana.
- Figli nati fuori dal matrimonio: se la nascita del figlio è stata registrata all’anagrafe da uno solo dei genitori, l’altro genitore (che non ha dichiarato la nascita sull’atto di nascita) deve registrare all’anagrafe un Atto pubblico dichiarativo, secondo il modello di cui all’ALLEGATO III (Figli minori di 14 anni) e all’ALLEGATO IV (Figli maggiori di 14 anni).
Riferimenti normativi
- Legge n. 555/1912
- Costituzione Italiana, art. 3 (in vigore dal 1º gennaio 1948)
- Legge n. 91/1992
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 4466/2009