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DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI PASSAPORTO CITTADINI MINORENNI

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire da tale data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio o di altro documento equipollente.

Chi può chiedere il passaporto di un minore? La domanda di passaporto di un minore deve essere avanzata da entrambi i suoi genitori vivi ovvero da chi eserciti su di lui la potestà genitoriale (unico genitore vivo, tutore, giudice tutelare, Tribunale dei minori, ecc.). Ai fini del rilascio, se la richiesta proviene dai genitori, è necessario il consenso di entrambi. In altre parole i due genitori devono chiedere espressamente e congiuntamente il passaporto del loro figlio, essendo per legge necessaria questa comunione di intenti (si vuole evitare che il minore viaggi senza che uno dei genitori ne sia al corrente).

Il genitore cittadino in possesso di passaporto o di altro documento italiano valido può dare la propria autorizzazione anche sottoscrivendo l’atto di Assenso e allegandovi copia del proprio documento da cui risulti la corrispondenza delle due firme (quella posta sul passaporto e quella presente sulla dichiarazione).

Quanto dura il passaporto dei minori? Diversamente da quello degli adulti che dura 10 anni, il passaporto dei minori dura 3 anni se il minore non ha ancora compiuto il 3º anno d’età, e 5 anni se l’età del minore è compresa dai 3 ai 18 anni. Per presentare la domanda di passaporto per un minore, questo deve essere presente? La presenza del minore è richiesta solo per quelli che abbiano l’età di 12 anni o superiore.

All’atto della richiesta devono essere presentati i seguenti documenti, in originale più una copia semplice:

1. Documento d’identità valido e recente del minore e dei genitori (se si tratta di doppi cittadini che presentano il passaporto brasiliano, il punto 3 viene eliminato);

2. Copia della sola pagina principale del vecchio passaporto del minorenne, se posseduto. In caso di perdita o furto, è necessario presentare la denuncia resa presso le locali autorità di polizia (per la città di Rio de Janeiro rivolgersi alla DEAT – “Delegacia de Asistência ao Turista” – Av. Afrânio de Melo Franco, 159 – Leblon, Rio de Janeiro – Tel: 21 2232-2924);

3. Passaporto brasiliano valido (solo per i doppi cittadini), se posseduto;

4. 2 fotografie col volto ben centrato nel riquadro, formato 35x45mm, a colori su sfondo bianco. Causa la digitalizzazione dell’immagine per la stampa sul documento, sono necessarie foto nelle quali il volto risulti ben centrato nel riquadro (ovvero non troppo distante né troppo vicino, e dotate di una buona illuminazione). Clicca qua. 

5. Prova di residenza a nome del genitore/tutore con cui il minore convive nella circoscrizione consolare

  • Utenze domestiche (Energia elettrica; Gas; Acqua; Telefono; Internet; TV via cavo)
  • Tasse universitarie
  • Pensione
  • Dichiarazione datore di lavoro (in carta intestata e con firma riconosciuta in cartório)
  • Dichiarazione redditi
  • Dichiarazione amministratore condominio (in carta intestata e con firma riconosciuta in cartório)

Tutte le prove elencate sopra sono alternative e non cumulative; dovranno inoltre essere recenti (emesse da non più di 90 giorni).

Potrà essere accettato un comprovante in nome del coniuge (se accompagnato da opportuna evidenza di persistenza del legame coniugale – es. certificato matrimoniale recente) o del genitore, in caso di figli maggiorenni (under 30).

In tale ultimo caso esso andrà accompagnato da dichiarazione sottoscritta per autenticità dal genitore presso un Cartório.

ATTENZIONE: non sono accettate bollette di telefoni “mobili” (cellulari), né dimostrativi della titolarità di conti correnti presso banche locali o simili.

ASSENZA DI UNO DEI GENITORI: Qualora uno dei genitori non possa presentarsi personalmente in Consolato per documentati e inderogabili motivi, l’interessato potrà dare il proprio “assenso” compilando il formulario scaricabile da questo sito ed autenticando la propria firma presso una qualsiasi altra autorità italiana (Questura, Comune, altro Consolato o Ambasciata, Vice Consolato) o anche presso un “Cartório de Notas” situato nella nostra circoscrizione riconoscendo la firma per autenticità.) CLICCA QUI. 

MANCATO ASSENSO AL RILASCIO: se uno dei genitori si rifiuta di firmare l’atto di assenso al rilascio del passaporto del proprio figlio minore, il genitore che ne ha interesse dovrà presentarsi all’Ufficio Passaporti munito di una lettera sottoscritta nella quale spiega i presunti motivi del rifiuto dell’altro genitore e fornisce l’indirizzo completo di quest’ultimo.

Sarà cura dell’Ufficio Passaporti verificare presso l’altro genitore se le motivazioni del rifiuto sono o meno giustificate alla luce della Legge sui Passaporti (n. 1185 del 1967), in particolare per quel che riguarda il pagamento degli alimenti a favore dei figli. In caso di rifiuto ingiustificato, sarà emesso apposito decreto dal Capo Missione, in qualità di Giudice Tutelare, che sostituirà l’assenso dell’altro genitore.