RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA
Contatto: riodejaneiro.sociale@esteri.it
1. QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI PER RINNOVARE UNA PATENTE ITALIANA?
Il/la richiedente deve essere iscritto/a all’AIRE di questo Consolato o dimorante nella Circoscrizione Consolare da almeno 6 mesi e la patente non deve essere scaduta da più di 5 anni (invece dei 3 anni previsti precedentemente). Il rinnovo si fa per dieci anni (nel caso della patente B) a partire dalla data di rinnovo, salvo limitazioni di legge.
Si sottolinea che il comma 9 dell’art.126 del Codice della strada dispone che:
– chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione
europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’art. 126 del Codice della strada, quindi anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso il Consolato italiano sia ancora valido;
Si ricorda infine che sarà necessario conservare sempre l’attestazione unita alla patente di guida e in particolare esibirla per effettuare la visita medica per la conferma di validita’ in Italia, al fine di provare, al medico accertatore, l’avvenuto rinnovo all’estero e quindi di dimostrare l’assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.
2. CHE DOCUMENTI SERVONO?
L’interessato deve presentare al Consolato Generale la seguente documentazione e chiedere un appuntamneto a riodejaneiro.sociale@esteri.it :
- Originale e fotocopia della patente di guida scaduta da non oltre 03 (tre) anni e non revocata a seguito di conversione alla corrispondente patente di guida locale, nonché perfettamente leggibile.
- Accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte del medico di fiducia della rappresentanza diplomatico/consolare (Certificato Medico Consolare in portoghese o italiano fornito dal medico di fiducia).
- 1 foto a colori formato tessera (3×4)
- Pagamento dell’imposta di bollo in Reais, pari a Euro 16,00 (Art. NAA del Tariffario diritti consolari in valuta locale) e della tassa di rinnovo pari a Euro 41,00 (Art. 66D del Tariffario diritti consolari in valuta locale) – a sportello con Bancomat – Cartão de Debito.
- Domanda di rinnovo della patente
Il Consolato Generale d’Italia a Rio de Janeiro NON rilascia:
- Duplicati della patente
- Certificazioni sulla validità delle patenti di guida
Tali documenti dovranno essere richiesti in Italia presso qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile.
3. CHI È IL MEDICO DI FIDUCIA DEL CONSOLATO?
In ottemperanza al Decreto Consolare di nomina del medico di fiducia di questo Consolato n. 05 del 31.03.2011, per il rilascio del certificato di idoneità alla guida ci si dovrà rivolgere a:
Dr. Agoglia Francesco
Cellulare: +55 (21) 999719114
Studio: +55 (21) 2572-3386; +55 (21) 971053722
Indirizzo: R. Gen. Roca, 685 – Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 20521-070
Permane la facoltà agli utenti di scegliere il medico oculista per l’apposita visita specialistica.
CONVERSIONE DELLA PATENTE
Il 22 febbraio 2019 entra in vigore, tra Italia e Brasile, l’Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida del 2 novembre 2016. L’accordo prevede la possibilita’ per i detentori del nuovo modello di patente brasiliana, cosi’ come previsto dalla Risoluzione CONTRAN n. 598/2016, che sono residenti in Italia, di richiedere la conversione nell’equipollente patente di guida italiana.
Il cittadino italiano residente in Brasile in possesso di patente di guida italiana rilasciata prima dell’acquisizione della residenza nel territorio brasiliano può richiedere la conversione della stessa e il rilascio dell’equivalente patente brasiliana, presentando relativa domanda al Detran competente per il territorio di residenza. Non sarà possibile richiedere la conversione in Brasile delle patenti di guida già oggetto di proroga da parte dell’Autorità Consolare e di patenti di guida i cui titolari risiedano da oltre quattro anni in Brasile.
Si attira l’attenzione di tutti gli interessati sul fatto che il rinnovo attraverso l’Autorità consolare non è applicabile nei confronti dei soggetti affetti da diabete, dei mutilati e minorati fisici, di coloro che abbiano superato i 65 anni età ed abbiano titolo a guidare autocarri, ai sensi dell’articolo 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada, Decreto Legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
Il rinnovo della patente di guida effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all’estero. Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il rinnovo della patente di guida dovrà tuttavia essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Fasi per il rilascio del rinnovo della Patente di Guida italiana
Il connazionale provvede prima a farsi visitare da un oftalmologo di sua fiducia per ottenere l’attestato completo oftalmologico, nonché provvede all’esame del sangue per evidenziare che non sia portatore di diabete (glucosi),
Il connazionale, in occasione dell’appuntamento previamente preso con il medico di riferimento, di cui sopra, presenta la suddetta certificazione ed il medico di riferimento, in base a tali attestazioni ed i controlli previsti dall’apposito Certificato Medico Consolare, lo compila e lo firma (firma autenticata in cartorio), consegnandolo all’interessato;
L’interessato presenta a questo Consolato via e-mail a riodejaneiro.sociale@esteri.it la documentazione prevista per il rinnovo della patente ed attende di ricevere riscontro con data e ora dell’appuntamento per presentarsi in Consolato.